Sms molesto….

La Cassazione Penale, con sentenza n. 16215/2016, ha stabilito che anche l’invio di sms indesiderati può configurare reato.

Nel caso in oggetto una donna, gelosa del proprio uomo, gli aveva inviato messaggi molesti per molto tempo, invadendone, dunque, la sfera privata.

Nel merito la fattispecie era stata qualificata come contravvenzione, ex art. 660 c.p. con conseguente condanna della donna per il reato di “molestia/disturbo alle persone“.

Quest’ultima ricorreva in Cassazione contestando l’applicazione dell’art. 660 c.p. poichè la molestia era stata perpetrata tramite sms e non a mezzo telefono, come previsto dalla norma.

La Cassazione ha rigettato il gravame affermando che la fattispecie ex art. 660 c.p. possa ricorrere anche quando la condotta molesta si realizzi a mezzo sms.

Nella pronuncia della Suprema Corte si evidenzia, dunque, non già il contenuto dei messaggi quanto la condotta del soggetto che invia sms in maniera molesta.

La Cassazione ritiene che il messaggio – anche quello vuoto – sia riconducibile ed identificabile con il telefono quale strumento idoneo ad arrecare molestia, poiché chi lo riceve deve leggerne il contenuto prima di riuscire ad individuare il mittente, subendo così la molestia.

Conseguentemente, l’art. 660 c.p. può includere anche gli sms tra gli strumenti di disturbo della sfera privata di un soggetto.

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