Risarcimento del figlio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14382/2019, ha stabilito che l’omesso sostegno economico e morale da parte del padre alla figlia provoca alla stessa rilevanti danni morali ed economici.

Il mancato necessario aiuto per proseguire gli studi comporta l’impossibilità per la giovane di realizzarsi professionalmente ed economicamente.

E il danno, certo nell’an, ma non nel quantum, deve essere liquidato in via equitativa.

Nella fattispecie una figlia aveva agito contro il padre per ottenere il risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dovuti nei suoi confronti.

In primo grado l’istanza trova accoglimento e viene riconosciuto alla ragazza un risarcimento; la sentenza viene confermata anche in secondo grado.

Il padre decide, quindi, di ricorrere in Cassazione lamentando l’omessa valutazione della condotta della madre; la circostanza che la figlia, pur non volendo proseguire gli studi universitari, gli avesse chiesto il necessario supporto economico; la violazione delle norme di diritto circa il risarcimento del danno riconosciuto alla ragazza.

Secondo gli Ermellini il ricorso è infondato: “La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l’altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri”.

L’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli non spetta solo al genitore convivente o materialmente più presente, ma ad entrambi.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il padre ha negato alla figlia il supporto economico necessario ditalchè ella, stante la mancata serenità provocata dalla situazione e il mancato sviluppo della personalità, ha interrotto gli studi.

Ed ancora, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il danno da perdita di chance riconosciuto alla figlia deve essere liquidato in via equitativa, vista l’impossibilità di precisa quantificazione.

Infine, non trovano accoglimento neppure le contestazioni del padre sul riconoscimento del danno morale subito dalla figlia a causa dei suoi inadempimenti materiali e morali: il giudice di secondo grado ha ritenuto, infatti, provato sia il disagio morale che il pregiudizio all’integrità fisica subiti dalla giovane.

 

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