Padre disoccupato e mantenimento ai figli

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34952/2018, ha condannato, ai sensi dell’art. 570 c.p. e senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, un padre disoccupato che ha omesso reiteratamente di versare l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia, disinteressandosi per anni della stessa, facendole mancare i mezzi di sussistenza.

L’imputato lamenta che la Corte d’Appello non avrebbe considerato la sua situazione economica e personale, nonché l’accordo intercorso con l’ex convivente di corrispondere solo un piccolo contributo per il mantenimento della figlia minore.

Secondo la Suprema Corte in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare “incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione”.

Lo stato di disoccupazione dell’imputato e la mancata prova delle cause che rendono difficoltoso il reperimento di un’occupazione dimostrano la colpevole incapacità di adempiere integrativa del reato, costituendo, infatti, l’indisponibilità dei mezzi economici una scriminante solo se perduri per tutto il periodo in cui sono maturate le inadempienze e non sia dovuta a colpa dell’obbligato.

Non è stata dimostrata neppure una “completa impossidenza dell’imputato”, non avendo egli mai versato alcunché per il mantenimento della figlia minore e a nulla vale l’accordo tra l’uomo e la ex compagna in relazione alla misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, in quanto non omologato dal Giudice.

Avuto riguardo alla persistenza della condotta dell’imputato – che per anni si è disinteressato moralmente e materialmente della figlia minore – gli Ermellini, dunque,   hanno condannato l’uomo per la violazione degli obblighi di assistenza familiare senza neppure concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

 

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