Divorzio

Con ordinanza n. 19540/2018 la Cassazione ha stabilito che nel procedimento di divorzio il ripensamento di uno dei coniugi non impedisce al giudice di accertare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda congiunta di divorzio a seguito della revoca del consenso della moglie del ricorrente.

La Suprema Corte ha precisato che la domanda congiunta ha natura “meramente ricognitiva” permanendo i poteri decisionali del Tribunale circa la valutazione della effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge sul divorzio.

Il cambiamento di idea di uno dei coniugi non blocca, pertanto, in alcun modo l’accertamento del giudice; in relazione alla prole ed ai rapporti economici, l’accordo alla base della domanda di divorzio ha valore negoziale e il giudice non può entrare nel merito salvo che quanto pattuito sia in contrasto con l’interesse dei figli minori.

La revoca del consenso di uno solo dei coniugi non produce effetti in quanto ci si trova non già in presenza di due diverse istanze di divorzio ma ad una “iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi“.

Il ripensamento del coniuge non è, pertanto, idoneo a bloccare la procedura di divorzio.

 

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