Ancora sul cyberbullismo

La legge n. 71/2017 in tema di cyberbullismo prevede gli strumenti preventivi per “contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione di interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche“.

Le principali novità riguardano la possibilità per il minore vittima di bullismo online di chiedere la rimozione dei dati, l’ammonimento dei bulli da parte del questore e la responsabilità civile dell’istituto scolastico.

Più precisamente, il minore che abbia compiuto 14 anni può presentare istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network per la rimozione dei dati.

Può, altresì, chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in rete, previa conservazione dei dati originali.

Il sito e/o il social network hanno l’obbligo di prendere in carico la richiesta entro ventiquattro ore e provvedere nelle successive quarantotto.

Diversamente il minore può presentare istanza al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere entro quarantotto ore.

In ciascuna scuola deve essere scelto un docente referente per coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno, anche con la collaborazione delle forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile sul territorio.

Nelle ipotesi di cyberbullismo la scuola risponde per responsabilità civile (art. 28 Cost.; art. 61 L.312/80) in forza del rapporto organico del personale dipendente.

Spetta al dirigente scolastico avvisare i genitori qualora venga a conoscenza di fatti di cyberbullismo – non integranti reato – ed avviare progetti educativi mirati.

La scuola deve integrare il proprio regolamenti in relazione alle condotte di cyberbullismo  precisando le sanzioni disciplinari applicabili.

E’ previsto l’ammonimento per i minori (14-18 anni) autori di atti di cyberbullismo qualora non vi sia denuncia per i reati ex artt. 594, 595 e 612 c.p.

La procedura ha inizio su richiesta della vittima – rappresentata dai genitori o dal tutore – o di terzi, ma non da fonte anonima.

Spetta alle forze dell’ordine, ricevuta l’esposizione dei fatti, trasmettere gli atti al questore che convoca il minore autore del reato con almeno un genitore.

Se il questore ritiene il fatto sussistente, assunte le informazioni e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l’autore dell’atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Non è previsto un termine di durata massima dell’ammonimento né un’aggravante specifica; la misura è revocabile su richiesta del soggetto ammonito quando siano cessati i presupposti.

Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

L’istituto non si applica ai minori di quattordici anni e quando la condotta non integra un reato. Contro il provvedimento di ammonimento è previsto il ricorso al Tar.

 

 

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