Adozione del minore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27137/2017, ha stabilito la centralità del ruolo degli affidatari del minore, anche qualora quest’ultimo torni nella famiglia d’origine o sia dato in affidamento ad altri.

Ai sensi della Legge n. 184/1983 e successive modifiche, l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento ed adottabilità relativi al minore affidato e possono presentare memorie scritte nell’interesse del minore.

Nella fattispecie è stato, dunque, accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello contro la sentenza che aveva revocato lo stato di adottabilità di un minore con affidamento al padre.

Il Tribunale per i Minorenni aveva, infatti, accertato lo stato di abbandono del bambino, ritenendo che né i genitori né i parenti fino al quarto grado fossero in grado di prestare assistenza morale e materiale al minore.

Dopo un affido etero familiare di due mesi, veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, poi revocato dalla Corte d’Appello per non essere state accertate in primo grado carenze genitoriali così gravi da compromettere lo sviluppo del minore.

Il ricorrente insiste per la declaratoria di nullità della sentenza di appello emessa in violazione dell’art. 5 comma 1 Legge n. 184/83 e successive modificazioni per non avere assolto il giudice l’obbligo di convocazione degli affidatari preadottivi del minore.

Detta norma recita che: “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore“.

Ed ancora l’art. 4 comma 5 – ter legge citata: “Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l’affidamento“.

La ratio della norma è quella di riconoscere agli affidatari un ruolo nello sviluppo psico-fisico del minore affidato e di conservare figure significative dello sviluppo di quest’ultimo.

Principi violati con la pronuncia impugnata priva, infatti, di qualsivoglia riferimento agli affidatari ed al ruolo da essi svolto durante l’affidamento preadottivo del minore.

E’ stata, dunque, dichiarata la nullità della sentenza impugnata.

 

 

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